Project Description
Tizio noto attore cinematografico presta il suo consenso all’utilizzo della sua immagine in una campagna pubblicitaria umanitaria destinata alla prevenzione e alla cura dei malati di Alzheimer ma, all’esito del lancio pubblicitario, subisce una flessione degli ingaggi lavorativi, sicchè revoca in consenso precedentemente prestato.
Gli organizzatori della campagna continuano a diffondere le foto di Tizio nonostante formale diffida in sede stragiudiziale. Il candidato svolga parere motivato in merito al caso in esame assumendo la difesa in sede giurisdizionale di Tizio.
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Viene richiesto di redigere parere motivato al fine di valutare con quali modalità Tizio può difendersi in sede giurisdizionale per la violazione del diritto all’immagine da parte degli organizzatori di una campagna pubblicitaria per cui, inizialmente, aveva prestato consenso e poi, a causa di una flessione degli ingaggi lavorativi, lo aveva revocato.
In via preliminare occorre analizzare brevemente il diritto all’immagine e la disciplina inerente al consenso al trattamento dei dati personali.
Il diritto all’immagine rientra tra i diritti inviolabili della persona tutelati a livello costituzionale all’art. 2 in quanto costituisce proiezione esteriore e concreta della personalità del soggetto. Il relativo diritto è tutelato dall’art. 10 c.c. secondo cui, in caso di abusiva esposizione o pubblicazione dell’immagine di una persona al di fuori dei casi consentiti dalla legge o quando ricorra un pregiudizio al decoro o alla reputazione, l’interessato può adire l’autorità giudiziaria per chiedere la cessazione dell’abuso oltre al risarcimento del danno.
Tale disposizione codicistica deve essere, inoltre, integrata con la normativa speciale contenuta negli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore ossia la L. n. 633 del 1941. L’art. 96, in particolare, prescrive la necessità del consenso della persona ritratta per l’esposizione, la riproduzione o la messa in commercio del ritratto. L’art. 97, invece, precisa che il consenso non occorre quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto o da altre circostanze tassativamente indicate ossia “necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico”.
Il diritto all’immagine, rappresentando un aspetto del più ampio bene alla riservatezza personale (tutelato, a livello comunitario, dall’art. 7 e 8 della Carta di Nizza e, a livello nazionale, dall’art. 2 Cost. e dal d.lgs. 193 del 2006 ossia il Codice della Privacy) ed, altresì, specificazione del diritto all’identità personale, richiedere per il suo esercizio il consenso dell’interessato.
Il consenso al trattamento dei dati personali – ossia di tutte quelle informazioni che consentano di identificare, anche indirettamente una determina persona fisica tra cui rientra chiaramente l’immagine (Cass. civ. n. 17665/2018) – deve essere, come previsto dal Codice della Privacy (recentemente innovato per il recepimento del Regolamento UE n. 679/2016), validamente prestato ossia espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato.
Nel caso di specie Tizio, in un primo momento, aveva espresso il suo consenso all’utilizzo della propria immagine per una campagna pubblicitaria umanitaria ma, successivamente, dal momento che tale pubblicità aveva determinato una flessione degli ingaggi lavorativi, lo aveva legittimamente revocato.
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine è un negozio unilaterale che ha per oggetto non il diritto, personalissimo e inalienabile, all’immagine ma soltanto l’esercizio dello stesso. E da ciò ne deriva che il consenso è distinto e autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed è sempre revocabile qualunque sia il termine indicato per la pubblicazione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta. (Cass. civ. n. 1748/2016).
Nonostante il legittimo ritiro del consenso – precedentemente prestato – all’utilizzo della sua immagine gli organizzatori della campagna avevano continuato a diffondere la foto di Tizio violando, quindi, il suo diritto all’immagine e alla riservatezza non essendo più sorretti da un valido consenso.
Applicando, infatti, il principio di diritto sopra esposto, può agevolmente ritenersi che, indipendentemente dal tipo di pattuizione contrattuale che Tizio aveva stipulato con gli organizzatori della campagna pubblicitaria, nella sua qualità di titolare del diritto all’immagine, egli poteva esercitare legittimamente il diritto di revoca in presenza di pregiudizi subiti in conseguenza della pubblicazione della sua immagine non ricorrendo, altresì, alcuna delle fattispecie eccezionali previste dall’art. 97 della L. n. 633 del 1941.
Nel caso in esame, quindi, Tizio potrà ricorrere all’autorità giudiziaria per chiedere, in primo luogo, ai sensi dell’art. 10 c.c., la cessazione del fatto lesivo del suo diritto all’immagine e alla riservatezza anche tramite gli strumenti di tutela cautelare ed urgente di cui all’art. 700 c.p.c.
L’art. 10 c.c., infatti, può essere fatto valere per inibire la reiterata riproduzione di immagini al di fuori dei casi previsti dalla legge ossia al di fuori dei casi di cui agli artt. 96 e 97 L. 633 del 1941 i quali, come detto, prescrivono la necessità del consenso per utilizzo delle immagini ad eccezioni di alcune ipotesi che, nel caso “de quo”, non ricorrono.
È chiaro, infatti, che a seguito della revoca del consenso e della diffida in sede stragiudiziale per l’utilizzo privo di autorizzazione la riproduzione della foto di Tizio nella campagna pubblicitaria è avvenuta abusivamente.
Tizio, in secondo luogo, potrà richiedere il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e 2059 c.c. L’art. 10 c.c., infatti, appresta – oltre alla tutela inibitoria – anche la tutela risarcitoria nel caso di abuso dell’immagine altrui.
La lesione del suddetto diritto è configurabile come illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. fonte di danno ingiusto ad uno dei diritti fondamentali della persona e, secondo la giurisprudenza di legittimità, non costituendo un danno “in re ipsa” deve essere provato dal danneggiato in tutti i suoi elementi costitutivi e corroborato da prova, anche presuntiva, ma pur sempre a carico dell’attore. (Cass. civ. n. 7594/2018 e Cass. civ. n. 25872/2017).
In particolare il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto inviolabile della persona, come tale costituzionalmente garantito, come lo è il diritto all’immagine, è risarcibile sulla base dell’art. 2059 c.c. a tre condizioni: a) che l’interesse leso e il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell’interesse sia grave nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità in quanto il dovere di cui all’art. 2 Cost impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera individuale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza; c) che il danno non sia futile vale a dire non consista in meri disagi o fastidi.
Nel caso di specie, tenuto anche conto della natura del diritto violato, della qualità di Tizio (noto attore cinematografico) e del pregiudizio subito dal punto di vista lavorativo, le tre condizioni si possono considerare integrate.
Tizio, quindi, dovrà dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del danno causatogli dalla condotta illecita degli organizzatori della campagna pubblicitaria che, senza il suo consenso, ha leso il suo diritto all’immagine e alla riservatezza.
Quanto alla liquidazione dei danni potrebbero venire in rilievo anche quelli patrimoniali conseguenti all’asserita flessione degli ingaggi lavorativi. Tuttavia, si dubita, che questi ultimi possano essere messi in relazione causale con l’abusiva pubblicazione dell’immagine, potendo, al contrario, configurare legittima ragione per recedere dalla pattuizione contrattuale eventualmente stipulata con gli organizzatori della campagna pubblicitaria.
In conclusione e alla luce di tutte le considerazioni apprestate Tizio, stante la violazione del diritto personalissimo all’immagine e il suo abusivo utilizzo, potrà legittimamente agire con l’azione inibitoria ai sensi dell’art. 10 c.c. – in via cautelare ed urgente – in ragione della mancata ottemperanza alla diffida stragiudiziale fondata sull’esercizio del legittimo diritto alla revoca, per ottenere la cessazione dell’utilizzo della sua foto nella campagna pubblicitaria ed, altresì, potrà agire, in via risarcitoria, per ottenere il ristoro dei soli danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. qualora ne riesca a dimostrare gli elementi costitutivi.