L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza dell’11 ottobre 2023, n. 16, ha affrontato la problematica delle sanzioni riconducibili alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive, ricostruendo il panorama normativo e giurisprudenziale esistente in materia e, in particolare, concludendo per la natura di illecito istantaneo con effetti permanenti dell’omessa ottemperanza. In forza di tale qualificazione, il medesimo Consesso ha trattato nello specifico il tema dell’impossibilità di un’applicazione retroattiva dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, che, al comma 4-bis introdotto della legge n. 164 del 2014, prevede una sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione, nel caso in cui il termine per demolire di 90 giorni sia già trascorso prima dell’entrata in vigore del medesimo comma 4-bis. La stessa sentenza ha, altresì, trattato della condizione del nudo proprietario che non ha concorso alla commissione degli abusi.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato i seguenti principi di diritto in ordine alle sanzioni riconducibili alla mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione delle opere abusive:
a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito – avente anche rilevanza penale – commesso con la realizzazione delle opere abusive; ne consegue che l’illecito in esame si trasmette a chiunque abbia la proprietà dell’immobile anche qualora non sia concorso nella realizzazione delle opere abusive b) la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo D.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza; c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva); d) l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato; e) la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. |
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