La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 24.9.2018 ha risolto un contratto giurisprudenziale fra le Sezioni della Corte di legittimità ritenendo che il richiamo operato dall’art. 12 sexies secondo comma DL 8 giugno 1992 ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare tali associazioni fosse estensibile anche alla loro forma tentata. La decisione presenta delle implicazioni dogmatiche di non scarso rilievo perché, pur individuando nel tentativo una forma diversa e autonoma rispetto alla corrispondente fattispecie di reato consumato, esalta il loro particolare disvalore sociale nel caso in cui la forma tentata sia stata posta in essere al fine di agevolare l’attività di associazioni mafiose od avvalendosi delle condizioni previste dall’art,. 416 bis c.p. In casi siffatti la Corte ha individuato nel particolare disvalore sociale di tali condotte la ratio giustificativa in base alla quale è consentito utilizzare – anche in una fase anticipatoria – strumenti di contrasto a forme di accumulazione patrimoniale illecita, allorchè queste ultime si sostanzino in indici rivelatori di una particolare pericolosità sociale soggettiva.
Questa la massima giurisprudenziale:
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 8 luglio 1992, n. 356, può essere disposto per uno dei reati-presupposto anche nella forma del tentativo, purchè aggravato dall’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
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