la Corte di giustizia europea con un’importante sentenza del 2 marzo 2021 ha fissato i principi europei che devono sovrintendere il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni  elettroniche (comprensive dell’acquisizione dei tabulati telefonici  disposte all’interno di un processo penale):

Questo il dispositivo:

1) L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo.

 

2) L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale.

COMMENTO

La sentenza ha innanzitutto ben delineato i limiti entro i quali gli Stati membri possono procedere al trattamento dei dati senza il consenso degli interessati tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 15  primo paragrafo  della direttiva 2002/58/CE  e successive modifiche  che recita testualmente : “Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo..”

I principi richiamati sono pertanto quelli di di proporzionalità e di effettività ritenuti dalla Corte come idonei  a giustificare la compromissione della sfera privata degli utenti,  che va preservata in ogni sua forma così come dispongono gli art. 7 ( ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, dle proprio domicilio e delle proprie comunicazioni)– 8 (ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano)  e 11 (ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle Autorità pubbliche) della Carta dei diritti fondamentali .

La Corte ha anche chiarito che il diritto degli Stati di membri di avere accesso ai dati personali senza il consenso degli interessati può avvenire solo per finalità di interesse pubblico orientate verso la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati e sempre che i dati stessi siano stati conservati dai  fornitori in un modo conforme al citato articolo 15, paragrafo 1

Inoltre l’ingerenza  nei dati personali da parte degli Stati può avvenire  solo se la limitazione è proporzionale all’importanza dell’obiettivo generale (rectius perseguimento di un reato grave che comprometta la sicurezza nazionale); in tal senso non si considera grave  l’acquisizione dei dati personali dell’utente cui non si accompagnino  informazioni sulle comunicazioni, a meno che non si acquisiscano informazioni rilevanti sulle abitudini di vita e sui suoi spostamenti.

La limitazione dell’ingerenza delle Autorità pubbliche nella via privata delle persone è tuttavia oggetto di regolamentazione esclusiva di ciascuno Stato membro in virtù del principio dell’autonomia procedurale; saranno pertanto, gli Stati stessi, tenuti a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione. Il principio di effettività impone inoltre che le norme nazionali relative all’ammissibilità e all’utilizzazione delle informazioni devono avere l’obiettivo di evitare che informazioni ed elementi di prova ottenuti in modo illegittimo arrechino indebito pregiudizio a una persona sospettata di avere commesso dei reati.

Infine, ogni indebita intrusione nelle sfera privata delle persone deve essere autorizzata da un giudice terzo rispetto al Pubblico Ministero nel contesto di una procedura a tal fine specificatamente regolamentata non potendosi supporre che anche la semplice autorizzazione all’acquisizione di tabulati telefonici possa avvenire senza l’autorizzazione del giudice, sulla base di una mera richiesta della Pubblica Accusa