La CEDU con sentenza del 10 gennaio 2019 è nuovamente tornata sui principi di legalità e prevedibilità della norma penale esaminando il caso proposto da cittadini sanmarinesi imputati e condannati del reato di corruzione impropria i quali lamentavano l’assenza di prevedibilità e di legalità del fatto reato di corruzione loro contestato in quanto assumevano che la condotta omissiva posta in essere (l’aver cioè omesso di effettuare i controlli di sicurezza dovuti nei confronti di imprese edili dai quali avevano accettato la corresponsione di somme di denaro) non fosse all’epoca dei fatti previsto dalla legge come reato, per effetto di una modifica legislativa che successivamente agli eventi aveva qualificato il reato corruttivo in proprio ed improprio. La Cedu ha rigettato il ricorso e ha in proposito osservato quanto segue:
- Il principio di legalità convenzionale, pur non coincidendo esattamente con quello di tassatività proprio dei sistemi di civil law, postula che il cittadino disponga di informazioni sufficienti per poter sapere, attraverso adeguata pubblicizzazione, se la condotta posta in essere sia tale da integrare reato
- Il principio della prevedibilità sancito dall’art-. 7 Cedu impone che, oltre ad adeguata pubblicizzazione, la formulazione del precetto penale sia in grado di poter rendere i cittadini capaci di prevedere le conseguenze che possono determinare un atto da loro posto in essere, sia attraverso la disamina dei precedenti giudiziari che ancora con riguardo al contesto socio-giudiziario in cui il reato viene
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso ritenendo che la diversa formulazione della fattispecie criminosa non avesse modificato la sostanziale illiceità della fattispecie e che, d’altro canto, l’assenza di precedenti giurisprudenziali in merito non potesse essere considerato ostativa per la concreta prevedibilità degli addebiti, trattandosi di agiti colpiti da disvalore sociale in base al sentire sociale e al senso comune.
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