Con sentenza 20 settembre 2018, nella causa C 51/17, La Corte UE ha giudicato su di un caso ungherese che era stato sottoposto al vaglio della Corte in sede di rinvio pregiudiziale al fine di stabilire se la clausola stipulata tra le parti circa la variazione del tasso di cambio potesse ritenersi abusiva perché non chiaramente comprensibile dalle parti mutuatarie.
Il caso sotteso alla decisione aveva riguardato la stipula di un mutuo in valuta estera (franchi svizzeri) contratto in Ungheria, nell’ambito del quale le parti avevano concordato il versamento di rate mensili in fiorini ungheresi in virtù di un tasso di cambio il cui rischio di variazione, in concreto determinatosi, era stato posto a carico del mutuatario.
Il giudice nazionale aveva richiesto l’intervento della Corte UE per risolvere alcuni punti controversi inerenti la stipula della clausola abusiva e aveva nello specifico chiesto:
- Se la clausola fosse ritenersi negoziale e dovesse essere disciplinata dalla Direttiva 93/2013;
- Se il giudice nazionale poteva procedere alla sua disamina e considerarla abusiva anche in assenza di un’eccezione di parte.
La Corte UE, pur ritenendo che la clausola sopra indicata non avesse natura negoziale, ha ritenuto che ad essa fosse comunque applicabile la Direttiva invocata dal giudice nazionale in ragione della materia trattata e dell’esigenza di tutelare la parte più debole. Ha quindi ritenuto che il giudice nazionale potesse sottoporla al vaglio di eventuale abusività’ indicando al giudice del rinvio i criteri cui uniformarsi per considerarla tale.
Ha conclusivamente dichiarato che:
- gli istituti finanziari sono obbligati a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti per consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. In materia di rischio di cambio, la clausola deve essere pertanto intelligibile non solo sul piano formale e sul piano grammaticale, ma anche “quanto alla sua portata concreta”;
- la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali devono essere valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, con riguardo a tutte le circostanze del momento, prendendo in considerazione l’intero complesso delle clausole contrattuali, anche se talune di tali clausole siano state dichiarate abusive e annullate in un momento successivo dal legislatore nazionale;
- spetta al giudice nazionale il dovere di rilevare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di clausole contrattuali diverse da quella relativa al rischio di cambio, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.
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