La nuova struttura statale “stellare” del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
di Maria Rosaria Sodano
Con Adunanza di Sezione del 17 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha reso parere pienamente positivo al Nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a norma degli artt. 1 e 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86”.
L’Adunanza, a seguito di un parere interlocutorio del 28 dicembre 2018 con il quale il Consiglio di stato, richiesto di esprimere un parere sul trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali “le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo” aveva rilevato l’assenza dei prescritti concerti e della “bollinatura” da parte della Ragioneria dello Stato, oltre che la mancanza del riferimento alle “attività relative ai rapporti con le regioni e gli enti territoriali” e l’attribuzione alla nuova struttura di funzioni di amministrazione attiva ricavate con la tecnica del ritaglio da quelle degli altri Dipartimenti, ha esaminato il testo inviatogli per il nuovo parere e osservato nello specifico che:
- la competenza della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale relativa alla “risoluzione di problemi della pluriattività anche in collaborazione con il Dipartimento del turismo” è modificata come segue: “analisi dei profili relativi alla pluriattività, in raccordo con il Dipartimento del turismo”. Tale modifica è apparsa coerente con il riconoscimento in capo al Dipartimento del turismo di una funzione trasversale di coordinamento per la promozione turistica anche dei territori rurali; ad essa corrisponde la modifica introdotta nell’art. 5, comma 2, lett. b), del raccordo, da parte della Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste del Dipartimento del turismo con la Direzione generale dello sviluppo rurale nell’esercizio delle competenze di elaborazione e coordinamento delle linee delle politiche di sviluppo turistico dei territori montani e rurali. Sul punto, l’Adunanza ha osservato la necessità di attuare un raccordo tra le due strutture dipartimentali in modo da raggiungere un risultato sinergico importante, cosi come suggerito dall’atto di concerto del Ministero dell’economia e delle finanze.
- Coerentemente con quanto esposto al punto a) l’Adunanza ha quindi positivamente valutato il ruolo di coordinamento tra funzioni accordato al Ministero ritenendolo “fondamentale ai fini dell’espressione di quella visione strategica d’insieme” che deve portare alla realizzazione dell’interesse nazionale nel settore del turismo. Infatti la Direzione di cui al comma 1, lett. a), del Nuovo regolamento assume la denominazione “Direzione generale delle politiche del turismo”, perdendo il riferimento alla “promozione del made in Italy”; tale modifica da considerarsi non meramente nominale conferisce, secondo il Consiglio di stato, a tale organo una competenza coordinata e partecipata di tutte le politiche di promozione turistica con particolare riguardo al settore della comunicazione e dell’informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, della pesca, del turismo e quindi di tutte le eccellenze simbolo della qualità della vita e delle attrattive del territorio Italia.
Conclusivamente l’Adunanza ha rilevato come “il nuovo assetto organizzativo espresso dall’art. 5, bilanciato tra una Direzione con compiti di pianificazione delle politiche nazionali di promozione e sviluppo nazionale del turismo in raccordo con i diversi Ministeri ed enti competenti e una Direzione con compiti settoriali in cui l’interesse nazionale in materia di turismo si declina nell’esercizio di specifiche competenze settoriali, appare conforme all’esigenza di configurare un’organizzazione amministrativa che possa costituire quella sede effettiva di formulazione di linee strategiche di politica del turismo . Il Consiglio di stato ha infatti osservato come, sotto questo profilo, la rinnovata Direzione generale sub lettera b) del comma 2 dell’art. 5, può inglobare in se competenze turistiche del settore agroalimentare oltre a funzioni di tutela del patrimonio forestale ereditate dalla storica Direzione generale delle foreste, in modo da realizzare, attraverso una struttura statale “stellare” la trasversalità della funzione “turismo”.
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