In tempi così bui quali quelli che stiamo vivendo giunge quasi in ritardo la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione che riconosce a giusto titolo il valore costituzionale del bene “ambiente”.

La riforma costituisce un punto d’approdo rispetto ai reiterati arresti  sul tema delle Corti europee  e della nostra Corte Costituzionale che, fin dagli anni 80- 90,  ha  attribuito al termine ”ambiente”  una precisa tutela costituzionale individuandone  «una concezione unitaria  (..) comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni» (sentenza n. 210 del 1987). Ne deriva che «l’ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 della Costituzione) per cui essa assurge a valore primario ed assoluto» (sentenza n. 641 del 1987). E peraltro, «come si evince anche dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, la biosfera viene presa in considerazione non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, guardare all’ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto» (sentenza n. 378 del 2007), tenendo conto che nella tutela dell’ambiente esiste «un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l’ambiente (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009)» (sentenza n. 225 del 2009).

L’ambiente è da considerarsi, dunque,  un «bene immateriale» ed ha  «valore costituzionale primario e assoluto» di tipo trasversale, comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali con incidenza diretta sulla qualità della vita dell’uomo.

La modifica costituzionale ha innanzitutto riguardato l’art. 9 che attualmente recita: La Repubblica TUTELA L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI” All’art. 41 viene poi chiarito che l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE”, sicchè  “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI.

I principi che possono trarsi da queste fondamentali modifiche sono i seguenti:

  1.  la tutela dell’ambiente deve andare di pari passo con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione e non deve confliggere con essa;
  2.   la tutela dell’ambiente significa anche tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ragione per cui  l’ambiente va protetto  con  una specifica impronta unidirezionale  tenendo sempre ed in ogni caso presente la conservazione e la rinnovazione delle nostre  risorse naturali e fonti energetiche;
  3.  il consumo delle risorse naturali deve essere improntato a criteri di sostenibilità privilegiando l’interesse delle future generazioni. In questa logica la lotta allo spreco deve costituire uno dei capisaldi dell’azione legislativa e governativa.
  4. l’iniziativa economica privata non solo non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ma neanche alla salute e all’ambiente, ragione per cui è demandato al legislatore il compito di indirizzarla e coordinarla a fini non solo sociali  (dare lavoro, trovare fonti autonome di energia) ma anche ambientali.

 

CONCLUSIONI

La trasformazione in legge di una condivisibile acquisizione giurisprudenziale  va, innanzitutto, vista con estremo favore perché determina una tutela diretta dell’ambiente, prima di adesso ricavabile, a livello costituzionale,  soltanto per via interpretativa.

Inoltre, e questo è il dato più rilevante, la previsione normativa è stata codificata in via dinamica sulla scia di quanto previsto dall’art. 3 Cost a proposito del principio di uguaglianza, imponendo al legislatore di  indirizzare e incentivare l’azione imprenditoriale verso lo sviluppo sostenibile. D’ora in avanti è fatto obbligo ai Governi nazionali (cui la gestione della materia è demandata in via esclusiva) di orientare i loro programmi verso questo preciso obiettivo. Tutta la normativa che confligga con la tutela dell’ambiente o che pregiudichi l’utilizzo delle risorse naturali senza un adeguato respiro sostenibile sarà da considerarsi confliggente con la nostra Costituzione ed è pertanto sottoponibile al vaglio della nostra Corte Costituzionale.

Non si tratta di cosa da poco ….tutto dipende dalla  volontà dei nostri governanti e dall’azione coordinata della nuova imprenditorialità italiana che nel privilegiare lo sviluppo economico e sociale non può (e non deve ) esimersi  dall’affrontare il difficile rapporto tra ambiente,  paesaggio e  sostenibilità.