La definizione di legato non è presente nelle norme del Codice civile, ciononostante, dalla lettura del comma 2 dell’art. 588 c.c. – norma rubricata “disposizioni a titolo universale e a titolo particolare” – si evince come legatario sia colui che è destinatario di una disposizione a titolo particolare.
Il legato, pertanto, è definibile come quella disposizione mortis causa o testamentaria a titolo particolare.
Esistono alcune differenze fondamentali tra il legato e l’istituzione di erede; innanzitutto, il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare (art. 649 c.c.); esiste, poi, una differenza che riguarda la disciplina dei debiti ereditari, in quanto il legatario può rispondere dei pesi solo nei limiti della cosa legata (art. 671 c.c.); ancora, solo per il legato è consentita l’apposizione di un termine di efficacia e, inoltre, solo per il legato è possibile la determinabilità da parte di terzi dell’oggetto e del beneficiario.
I soggetti del legato sono il disponente, il legatario e l’onerato.
Il primo è il soggetto titolare dell’eredità di cui trattasi, in altre parole colui che dispone per testamento una determinata liberalità a favore di un legatario. In realtà, è configurabile anche il c.d. legato ex lege, che non necessita della presenza di un legatario, come nel caso di cui all’art. 548, comma 2.
Il legatario è, invece, il soggetto beneficiario della disposizione testamentaria. Egli ha l’onere, se si tratta di legato reale o diretto, ai sensi dell’art. 649, comma 3, c.c. di domandare all’onerato il possesso della cosa legata.
Infine, l’onerato è il soggetto su cui grava l’adempimento del legato. Se nel testamento tale soggetto non è indicato, onerati sono tutti gli eredi in proporzione alla loro quota.
Inoltre, qualora l’onerato sia anche il legatario, si ha la peculiare figura del sublegato.
Venendo all’oggetto del legato, può aversi un legato che ha ad oggetto l’attribuzione di un bene, ma anche di un diritto ovvero la liberazione da un debito. In effetti, il legato permette una notevole manifestazione di autonomia negoziale tra le parti in ambito testamentario.
I limiti riguardanti l’oggetto del legato devono essere derivati dall’art. 1346 c.c, in ossequio al quale l’oggetto del legato deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile.
Una prima classificazione in tema di legati è tra legati tipici, direttamente previsti dal Codice civile (es. legato di cosa dell’onerato o di un terso, art. 651 c..c), e legati atipici. Proprio in ragione del principio di autonomia negoziale che, in materia testamentaria, si manifesta massimamente in materia di legati, è possibile, per il testatore, disporre legati non già tipizzati dalle norme del Codice.
Un’altra classificazione molto seguita in dottrina, suddivide i legati in legati reali (o diretti) e legati obbligatori.
Si parla di legato reale o diretto ogniqualvolta il bene o diritto legato si trova già nel patrimonio del testatore e, ai sensi dell’art. 649, comma 2, c.c., la proprietà o il diritto in questione si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore, ferma restando la sussistenza dell’onere in capo al legatario di domandare all’onerato l’immissione nel possesso.
Si parla, invece, di legato obbligatorio quando il bene o il diritto legato deve essere procurato e trasferito dall’onerato al legatario.
Tra i legati obbligatori atipici, rientrano tutti quei legati che hanno ad oggetto lo svolgimento di una certa attività da parte del legatario. Tale attività può essere materiale o giuridica.
Tra i legati obbligatori aventi ad oggetto lo svolgimento di attività giuridica, rientrano i legati aventi ad oggetto attività giuridica unilaterale (es. legato rinunciativo) ed anche i legati aventi ad oggetto attività giuridica bilaterale (es. legato di contratto).
Il legato di contratto si configura, infatti, allorquando il testatore attribuisca al legatario il diritto di pretendere da altri la conclusione di un determinato contratto.
Il contratto oggetto della disposizione può essere di qualunque tipo, a condizione, pena l’invalidità del legato, che siano predeterminati gli elementi essenziali di tale contratto da stipularsi.
Ebbene, tra i legati di contratto, è configurabile il legato di contratto di rendita vitalizia. Si tratta di un legato obbligatorio, avente ad oggetto l’obbligo di stipulare un contratto di rendita vitalizia (artt. 1872 e ss. c.c.), in cui il legatario dovrà effettuare un’alienazione di un bene mobile o immobile ovvero una cessione di capitale.
Segnatamente, il contratto di rendita vitalizia è un tipico esempio di contratto aleatorio in base al quale un soggetto, detto vitaliziato o beneficiario, aliena un bene mobile o immobile ovvero cede un capitale a fronte del versamento periodico, da parte del vitaliziante, di una determinata somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili, per la durata della vita del vitaliziato.
L’elemento centrale e la causa di tale tipologia contrattuale è proprio l’alea: l’incertezza del risultato economico insita in detto contratto al momento della conclusione dello stesso.
Fermo quanto sino adora esposto, occorre distinguere ora dalla figura del legato di contratto di rendita vitalizia il legato di rendita vitalizia.
Si tratta sempre di un legato obbligatorio, ma direttamente previsto dall’art. 1872, comma 2, c.c.
Tale norma, infatti, dispone che la rendita vitalizia possa essere costituita altresì mediante testamento.
In questo secondo caso, l’oggetto del legato sarà diverso dall’oggetto del legato di contratto di rendita vitalizia, in quanto avrà ad oggetto la prestazione periodica di una somma di denaro o di cose fungibili, per un arco temporale incerto.
Tale legato vedrà applicarsi la norma di cui all’art. 670 c.c., che prevede che il primo termine decorre dalla morte del testatore.
Sul punto, pare opportuno specificare altresì come la dottrina si divide sulla configurazione di un unico legato, avente ad oggetto tutte le singole prestazioni ovvero una pluralità di legati pari alle prestazioni dovute.
In realtà, la prima delle tesi enunciate, che risulta da tempo dominante, si basa sulla unicità del legato e considera le singole prestazioni come mere modalità di adempimento.
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