A qualche giorno di distanza dallo svolgimento delle prove scritte del concorso in magistratura bandito con decreto del Ministro della giustizia del 29 ottobre 2019 conviene far chiarezza sulle norme primarie e regolamentari che lo regolano e che dovranno essere attuate dalla commissione.

Va osservato in via preliminare che la scelta del legislatore è stata innanzitutto quella di diversificare in sei differenti sedi il luogo di espletamento del concorso, oltre che di ridurre da tre a due gli scritti di concorso imponendo alla commissione di effettuare il sorteggio sulle tre materie di concorso il mattino di ciascuna prova scritta.

Non sembra essere in discussione, ad avviso di chi scrive, l’operatività di un sorteggio altamente trasparente data la necessità di procedere all’individuazione delle materie nel momento antecedente a ciascuna prova scritta in modo da evitare, in radice, la circolazione di anticipazioni o di indiscrezioni sul punto

E’ stato inoltre stabilito che la durata delle prove scritte non può superare le 4 ore e che, accanto i criteri già indicati dalla legge del 2006  i candidati dovranno essere selezionati sulla base del  nuovo criterio della  capacità di sintesi .

La  disposizione in argomento, pur se idonea a limitare fortemente la discrezionalità tecnica della commissione nella valutazione delle prove, suscita alcune perplessità circa le modalità operative con cui essa  potrà essere applicata; infatti, se da un lato,  appare importante  richiedere ai candidati del concorso anche la capacità di  esprimere con chiarezza e precisione espositiva il proprio pensiero senza dilungarsi in un inutile sfoggio di sapienza,  è tuttavia fondamentale comprendere  in che misura  tale capacità potrà in concreto essere apprezzata: se, in particolare, la Commissione, lungi dal pretendere una  risposta “esatta” ad un quesito specifico preconfezionato, si prefiggerà l’obiettivo di valutare nel dettaglio, proprio grazie alla limitata lunghezza dell’elaborato, l’adeguata  capacità di valutazione logico-giuridica del candidato attraverso l’uso di un corretto percorso ragionativo ed argomentativo  che sia , per quanto più possibile, aderente alla traccia. Quest’ultimo modo sarebbe infatti il modo migliore e conveniente per scegliere i candidati più meritevoli e preparati.

L’art. 11 del decreto legge del primo aprile 2021 convertito con modificazioni in data 28 maggio 2021 ha  poi previsto l’adozione da parte del Ministro di giustizia di un decreto ministeriale  nei trenta giorni successivi la sua entrata in vigore che  preveda le modalità operative di svolgimento del concorso. I decreti sono stati effettivamente emanati in data 29 aprile 2021, 28 maggio 2021 e 25 giugno 2021 al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.

 

Accesso alle  aree di concorso e obblighi comportamentali

Le disposizioni cornice del decreto legge hanno previsto che “l’accesso dei candidati ai locali destinati  allo  svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso e’ comunque subordinato alla  presentazione  di  una  dichiarazione sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, sulle condizioni previste dal decreto  di  cui  al  medesimo  comma  1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell’articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860”  con conseguente equiparazione alla inidoneità. La disposizione in esame è stata ulteriormente specificata   dall’art. 2 dell’allegato al decreto del 28 maggio 2021 nel quale è imposto ai candidati di tenere all’atto dell’accesso alle sedi concorsuali per la consegna dei codici e durante le prove scritte i seguenti comportamenti:

  1. Evitare ogni forma di assembramento e accedere all’area concorsuale rispettando la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta
  2. Presentare in sede di consegna dei codici soltanto i testi ammessi, pena lo scarto del materiale o l’esclusione del concorso anche soltanto in sede di verifica
  3. Tenere indosso la mascherina FFP2 (fornita dal Ministero) per tutta la durata della presenza al concorso con obbligo di cambio dopo le prime 4 ore
  4. Presentare un’autodichiarazione riguardante l’assenza di sintomi in atto, la mancata conoscenza di non essere positivo al Covid e la circostanza di non essere stato sottoposto ad isolamento fiduciario nei 14 giorni precedenti né di essere stato a contatto con persone positive nei 14 giorni Di tale obbligo sono esonerati soltanto coloro che sono stati vaccinati con ciclo completo o che presentino un certificato di avvenuta guarigione da Covid
  5. Presentare un referto attestante l’avvenuta sottoposizione ad un tampone negativo (sia antigenico che molecolare) effettuato nelle 48 ore antecedenti la data di accesso all’area concorsuale per la consegna dei codici e la data delle prove scritte. Da tale obbligo sono esenti coloro che si sono sottoposti al vaccino anche soltanto per una sola dose ma non anche coloro che siano in possesso del certificato di guarigione. Per costoro sembra necessaria la produzione del referto non essendovi perfetta equiparazione con i candidati che si siano sottoposti anche solo ad una dose di vaccino. E l’incongruenza appare particolarmente rilevante se si considera che la fonte primaria aveva imposto l’obbligo dell’autodichiarazione a tutti i candidati.
  6. Astenersi dal consumo di alimenti solidi di qualsiasi genere e facoltà di utilizzare bevande contenute in recipienti trasparenti. Divieto di portare borse di qualsiasi genere.
  7. divieto assoluto di conferire con gli altri concorrenti o di introdurre appunti o testi che non siano stati autorizzati preventivamente. I controlli avvengono attraverso schermatura e possono essere ripetuti in più riprese anche durante le prove.

L’esatta osservanza di tutte le disposizioni sopra citate (anche con riguardo a quelle più specificamente attinenti alle norme precauzionali per la pandemia) è causa di esclusione del concorso. (art. 2 decreto 28 maggio 2021)

La valutazione dei testi consegnati dai candidati prima della prova.

Secondo l’art. 11 del decreto sopra citato la commissione esaminatrice deve individuare e rendere pubblici i criteri per la valutazione dei testi di cui all’articolo 7, terzo comma,  del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni  antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che  contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo,  schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami  normativi  e dalle pronunce della Corte costituzionale.

La disposizione è stata tradotta dalla commissione esaminatrice nel concorso nel senso di escludere testi  o codici che suggeriscano percorsi argomentativi e che contengano richiami alla giurisprudenza o alla dottrina. Se ne deve concludere che al di la dei codici di udienza, comunemente usati dai giuristi per   consultare  e individuare la norma appropriata al singolo caso giudiziario, non è ammessa l’introduzione di alcun altro testo, fatta eccezione per i dizionari di lingua italiana.

A conclusione di quanto finora detto mi corre l’obbligo di segnalare un inciso “normativo” che ai più potrà  sembrare superfluo e che è stato accuratamente indicato  nel settimo comma dell’art. 11 del decreto legge più volte citato: “Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi  da  1  a  6,allo svolgimento del concorso per magistrato  ordinario  indetto  con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano  le disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto”. Il che sta a dire come le norme appena citate e commentate hanno trovato la loro giustificazione esclusivamente nell’emergenza pandemica, restando, pertanto, del tutto impregiudicate le norme  e prassi  attualmente in vigore e che attendono di essere riviste e modificate nella prossima riforma della Giustizia

Un grandissimo in bocca al lupo … a tutti

Maria Rosaria Sodano