Con sentenza n. 2409 del 22 marzo 2021 il Consiglio di Stato, Sez. III ( Pres. Greco, Est. Rotondo), ribadisce la carenza di potere giurisdizionale del G.A. in materia di leggi provvedimenE’ noto come la legge c.d. provvedimento rappresenti un atto che, pur formalmente legislativo, afferisce concretamente a casi e rapporti specifici, così risultando privo di quei caratteri di generalità ed astrattezza tipici dell’atto normativo.

legislativo afferisce concretamente a casi e rapporti specifici Più nello specifico, la Corte Costituzionale è solita ricondurre in questa particolare categoria le leggi che si rivolgono direttamente a destinatari determinati, ovvero un numero determinato e limitato di essi, avendo contenuto specifico e concreto, tale da attrarre alla competenza legislativa la disciplina di affari normalmente affidati alla P.A. ( cfr., ex multis, Corte Cost. n. 275/2013).

 

Quanto alla ammissibilità costituzionale delle leggi provvedimento, la Consulta è ferma nel ritenere come la Costituzione non vieti l’emanazione di siffatti atti normativi – che anzi sono in alcuni casi contemplati dalla stessa, come ad. es. ex art 43 Cost. – attesa la insussistenza di una copertura costituzionale della c.d. riserva di amministrazione; ciò nonostante, è fatto obbligo al legislatore di osservare in maniera particolarmente rigorosa il canone fondamentale di ragionevolezza, onde evitare che il ricorso allo strumento legislativo rappresenti un espediente per realizzare disparità di trattamento confliggenti con i principi di uguaglianza ed imparzialità ( cfr., ex multis, Corte Cost. n.137/2009).

 

Data la natura legislativa dell’atto in questione, seppure sostanzialmente provvedimentale, ne consegue come lo stesso non possa essere oggetto di ricorso dinanzi alla AGA: per questa via, il Giudice delle legge ed il Consiglio di Stato ritengono unanimemente come il diritto alla difesa del soggetto non venga, in questi casi, affatto obliterato ma si “trasferisce” dalla giurisdizione amministrativa a quella costituzionale, previa intermediazione del giudice rimettente: ciò in quanto, poiché il sistema di tutela segue la natura giuridica dell’atto contestato, la legge provvedimento non potrà che essere sindacata dal proprio giudice naturale, vale a dire la Corte Costituzionale. ( cfr., ex multis, Corte Cost. n. 62/93; C.d.S., VI, n. 4933/2008 e C.d.S., IV, n. 1349/2012).

 

La questione,  risolta pressochè  pacificamente, è tornata nuovamente all’attualità a seguito dell’impugnazione  ad opera del Comune di Sersale innanzi al  Tar per la Calabria della Legge Regionale Calabria n. 45/2019, nella parte in cui modificava l’art 6 della L R 41/2016, così disponendo la sostituzione di esso Comune nella gestione di una riserva naturale regionale, affidata  in sua vece alla associazione Legambiente Calabria.

Il ricorso era fondato su plurimi motivi, incentrati sulla violazione degli artt 3, 5 e 97 Cost.

Il Tar per la Calabria ha dichiarato il ricorso inammissibile, atteso che “non vi è dubbio che l’ordinamento appresta un’adeguata tutela per il caso di leggi – provvedimento, nel qual caso è la Corte costituzionale a garantire il sindacato di legittimità…nondimeno, fin dalle sue prime pronunce la Corte Costituzionale ha chiarito che “la circostanza che la dedotta incostituzionalità di uno o più norme legislative costituisca l’univo motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimttente sia chiamato a pronunciarsi” ( …. sentenza n. 59 del 25 maggio 1957);  nel caso di specie il giudizio introdotto dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale ha un petitum ( l’annullamento di un provvedimento) coincidente con quello oggetto del giudizio che dovrebbe essere devoluto alla Corte Costituzionale; inoltre, non solo si chiede a questo Tribunale una pronuncia demolitoria di una legge, e cioè l’esercizio di un potere che mai potrebbe spettargli, ma è evidente che l’eventuale accoglimento – da parte della Corte costituzionale – della questione di legittimità costituzionale priverebbe l’odierno giudizio del suo oggetto, in contrasto con la natura eminentemente incidentale del giudizio costituzionale…”.

Avverso tale sentenza è stato  proposto  appello al Consiglio di Stato che lo hanno dichiarato infondato, con conseguente conferma della statuizione del giudice di prime cure. I giudici di Palazzo Spada,  in linea con la giurisprudenza costituzionale,  hanno ritenuto pacifica  l’esclusione della possibilità di impugnare una legge provvedimento dinanzi al GA: ciò in quanto, al fine anche di tutelare il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, non può prescindersi dalla impugnazione di un atto amministrativo del quale la norma di legge rappresenti il presupposto; sul punto, i Giudici della III Sezione rammentano il noto precedente, già sopra richiamato, a mente del quale “in ipotesi di leggi provvedimento l’unica possibilità di tutela per i cittadini è quella di impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato rispetto alla legge, deducendo la incostituzionalità della stessa” ( C.d.S., VI, n. 4933/2008).

Del resto, conludono gli stessi Giudici di Palazzo Spada, il Comune avrebbe dovuto attendere l’emanazione di una qualsiasi provvedimento emesso dall’Ente di gestione della Riserva Naturale, per effetto della modifica apportata dalla L 45/2019, deducendo la illegittimità costituzionale di quest’ultima.