Il nome costituisce, insieme all’immagine, uno degli strumenti principali che consente di individuare e identificare la persona, ed è composto dal prenome e dal cognome. Tale istituto giuridico risponde, da un lato, a un’esigenza di tipo privatistico, ossia quella di consentire all’individuo di distinguersi dagli altri soggetti e, dall’altro, a un’esigenza avente rilievo pubblicistico, che consiste nel permettere di distinguere tra loro i consociati. Il prenome viene anteposto al cognome e solitamente viene scelto dai genitori entro i limiti fissati dalla legge e, nello specifico, dagli artt. 34 e 35 del d.p.r. n. 396/2000: questo deve corrispondere al sesso del bambino, non può essere ridicolo o vergognoso, né uguale a quello del padre o di fratelli o sorelle viventi; vengono ammessi nomi stranieri, se scritti ricorrendo alle lettere dell’alfabeto italiano.
Diversamente, il cognome va attribuito secondo le disposizioni di legge e, in particolare, in base agli artt. 262 e 299 c.c. La prima disposizione prevede che, se il riconoscimento è effettuato da uno solo dei genitori, il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo; invece, se il riconoscimento è effettuato da entrambi i genitori nello stesso momento, al figlio va attribuito il cognome del padre. L’art. 299 c.c. dispone che nelle ipotesi di adozione, l’adottato assume il cognome dell’adottante. Per quanto attiene al figlio nato durante il matrimonio, la legge è silente sul punto, dal momento che opera la presunzione di paternità in favore del marito della madre. In ordine alla natura giuridica del diritto al nome, si tratta di un diritto assoluto (ricondotto alla categoria di derivazione dottrinaria dei c.d. diritti fondamentali della personalità), tutelabile erga omnes e imprescrittibile; esso è caratterizzato da una tendenziale indisponibilità, posto che il titolare può cedere ad altri, entro certi limiti, il proprio diritto al nome. E’ nota, ormai, la diffusione nella pratica di contratti in cui personaggi famosi o c.d. VIP concedono a titolo oneroso a terzi l’utilizzo del proprio nome o della propria immagine). Si tratta dello sfruttamento del proprio nome o dello PSEUDONIMO a fini commerciali, realizzato attraverso la stipula di accordi da considerarsi alla stregua di contratti atipici. Tra essi sono presenti varie tipologie di accordi quali, l’endorsement, il personality merchandising, la pubblicità testimoniale ecc. Rispetto a questi contratti, non si discute della sussistenza del requisito della meritevolezza della tutela, ex art. 1322, comma 2° c.c.,, dal momento che l’utilizzo economico della notorietà è operazione consentita sia sotto il profilo dell’autodeterminazione e all’autonomia negoziale dei soggetti giuridici sia con riguardo al rispetto dei valori sottesi alla persona umana. Tuttavia tali accordi non appaiono in perfetta linea con il principio dell’indisponibilità del diritto all’immagine, né si prestano ad essere inquadrati nel rigido schema del consenso dell’avente diritto, impiegato, da sempre, per giustificare l’occasionale atto di disposizione del proprio nome. La loro liceità permette dunque la tutela contrattuale nel caso di inadempimento di una delle parti ma non consente al titolare del nome di utilizzare le azioni tipiche che si accingono ad illustrare. Per quanto riguarda la base normativa sovranazionale del diritto al nome, questo trova un’indiretta tutela negli artt. 6 e 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, trattandosi di un diritto civile o di prima generazione, nonché nell’art. 8 CEDU, atteso che la Corte Edu riconduce il diritto al nome nell’ambito del diritto al rispetto della vita privata e familiare, e nell’art. 7 della Carta di Nizza. Mentre a livello nazionale, questa è costituita dagli articoli 6 – 9 del codice civile, e dall’art. 22 della Costituzione, il quale sancisce che nessuno può essere privato del nome per motivi politici. In particolare, l’art. 6 c.c. garantisce a ogni individuo il diritto al nome, attribuendogli la possibilità di rettificarlo nelle ipotesi e secondo le modalità fissate dalla legge; i successivi artt. 7, 8, 9 c.c. disciplinano l’azione inibitoria, volta a far cessare pro futuro le condotte illecite, e la relativa legittimazione ad agire.
Ed invero, ai sensi dell’art. 7 c.c., la persona cui è contestato il diritto all’uso del proprio nome o che possa subire un pregiudizio dall’altrui uso indebito del proprio nome è legittimata a richiedere al giudice la cessazione del fatto lesivo, nonché il risarcimento dei danni patiti. La legittimazione ad agire ex art. 7 è altresì riconosciuta a colui che, ai sensi dell’art. 8 c.c., abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette, e a colui il quale utilizza lo pseudonimo, vale a dire quel nome che, per consuetudine e scelta del titolare, sia idoneo a identificare la persona (art. 9 c.c.). Ciò posto, adesso occorre analizzare le azioni a tutela del diritto del nome disciplinate dal citato articolo 7. Si tratta dell’azione di reclamo che può essere esperita dalla persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome; dell’azione di usurpazione, in base alla quale colui che risulti danneggiato dall’uso indebito che altrui faccia del proprio nome può rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di ottenerne la cessazione. Oltre all’azione inibitoria, il soggetto leso può esperire l’azione risarcitoria, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito a causa degli illeciti posti già in essere. Da ciò si evince che l’ordinamento giuridico appresta una duplice e ampia tutela al soggetto, riconoscendogli il diritto di usare liberamente il proprio nome e, al contempo, il diritto di esclusiva su di esso, atteso che non si può utilizzare in modo abusivo il nome altrui.
Il diritto al nome, come constatato, non rileva soltanto nei rapporti tra privati, ma ha una sua rilevanza anche sotto il profilo pubblicistico, nella misura in cui consente allo stato di conoscere l’identità degli appartenenti alla comunità di riferimento. Nello specifico, l’individuazione e l’identificazione dei consociati consentono allo stato di tutelare la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, di gestire i servizi pubblici e di regolamentare i traffici avente rilevanza giuridica. Tale assunto consente di spiegare il motivo per cui la materia dello stato civile e dell’anagrafe rientra tra le competenze esclusive dello Stato, ai sensi dell’art. 117, co. 2 lett. i) Cost. e trova una analitica disciplina nel citato d.p.r. n. 396/2000.
Al riguardo, tale normativa contiene sia delle disposizioni volte a regolamentare in generale gli atti dello stato civile, sia delle norme dirette a disciplinare l’azione di rettifica del nome e dei predetti atti; procedimento in cui è ammesso l’intervento dello stato, nella persona del procuratore della Repubblica. In particolare, l’art. 95 del d.p.r. n. 396/2000, legittima il soggetto che ha interesse a promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o ad opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, a proporre ricorso al tribunale. Tale facoltà è altresì attribuita al procuratore della Repubblica, senza alcun limite temporale. Inoltre, l’interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale. E’ il caso dei figli nati fuori dal matrimonio che hanno rivendicato il diritto a mantenere il proprio cognome anche successivamente al riconoscimento dell’altro genitore, fattispecie risolta in senso positivo dalla Corte Costituzionale ed oggi positivamente normata. L’articolo 262 del codice civile, prevede infatti che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, le regole sono le stesse previste per i figli nati nel matrimonio (il cognome del padre, il cognome della madre o il cognome di entrambi, nell’ordine concordato). Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ovviamente ne assume il cognome. Se il riconoscimento da parte dell’altro genitore avviene successivamente, sia volontariamente sia nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso. Nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori, il genitore che abbia due cognomi può trasmetterne al figlio soltanto uno a sua scelta. E’ stato anche stabilito che, in caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Inoltre la disposizione prevede che il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori possa trasmetterne a sua volta al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta. La disciplina si muove in un’ottica di piena equiparazione tra figli legittimi e figli nati fuori del matrimonio, con il preciso intento di preservare il diritto alla identità personale, esercitata, secondo il legislatore nel contesto del nucleo familiare di appartenenza.
Un’altra disposizione del citato d.p.r. che va evidenziata è l’art. 98, il quale attribuisce all’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, la facoltà di correggere “gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati”. Tali soggetti possono altresì proporre ricorso al giudice competente avverso detta correzione.
Dalla lettura delle disposizioni di cui agli artt. 95-98, emerge che lo Stato presta molta attenzione a eventuali errori materiali presenti negli atti dello stato civile, anche riconoscendo ai consociati la legittimazione assoluta ad agire
Ciò posto, adesso occorre analizzare i profili privatistici del diritto al nome e gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sul punto. Secondo parte della dottrina, il diritto al nome rappresenta un aspetto della personalità del singolo ed è una species che va ricondotta al più ampio genus del diritto all’identità personale. Già dal 1905 la dottrina aveva iniziato ad elaborare il concetto di identità della persona, nel senso di identificabilità e di unicità dell’individuo; tuttavia tale diritto non godeva né di tutela né di alcun riconoscimento normativo, fino all’intervento della giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale, e del legislatore mediante la legge 31 dicembre 1996 n. 675. Tale novella, recante norme sulla disciplina del trattamento dei dati personali, si è limitata soltanto a menzionare il diritto all’identità personale, senza definirne l’oggetto. Per quanto riguarda le pronunce della giurisprudenza che si è espressa sul diritto al nome e in generale sull’identità personale, risulta di particolare interesse il “Caso Veronesi”.
In questa decisione, la Corte di cassazione ha rinvenuto una ben precisa base giuridica dell’identità personale, sganciando tale tutela dal diritto al nome ed all’immagine e considerandola un diritto autonomo della personalità direttamente garantito dall’art. 2 della Costituzione.
Al riguardo, i giudici hanno condiviso la tesi in base alla quale l’art. 2 Cost. costituisce una fattispecie aperta, idonea a ricomprendere nuovi interessi emergenti ed essenziali della persona (respingendo la tesi contraria secondo cui tale norma si limitava soltanto a riepilogare i diritti fondamentali espressamente sanciti dalla Costituzione) e, ricorrendo all’analogia, hanno apprestato tutela al diritto all’identità personale ricorrendo agli artt. 7 e ss. c.c. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale, questa ha aderito pienamente a tale indirizzo, come dimostrano alcune sue decisioni.
In particolare, con la sentenza n. 23 luglio 1996, n. 297 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 262 c.c., nella parte in cui non prevedeva il diritto del figlio naturale, che avesse assunto il cognome del genitore che per primo lo avesse riconosciuto, di mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo fosse ormai da ritenersi segno distintivo della sua identità personale, per violazione del diritto fondamentale all’identità personale. Questa sentenza ha così aperto la strada alla nuova disciplina sopra richiamata dettata dal legislatore per i figli nati fuori dal matrimonio
Tale principio risulta altresì confermato nella sentenza 11 maggio 2001, n. 120, in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, sempre in riferimento all’art. 2 Cost., dell’art. 299, co. 2, c.c., nella parte in cui prevedeva che l’adottato che fosse figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assumesse solo il cognome dell’adottante, perdendo, quello originariamente imposto dall’ufficiale di stato civile. In tale ipotesi, il Giudice delle Leggi ha considerato il diritto all’identità personale come garanzia del diritto al nome, in quanto principale segno distintivo dell’identità della persona. Da ultimo, con la sentenza n. 180/2017 la Corte Costituzionale ha esteso la possibilità di rettificare il nome per mutamento del sesso, ai soggetti che non abbiano ancora subito un vero e proprio intervento chirurgico. Ad avviso della Corte, si può assistere a un cambiamento identità, a prescindere da una demolizione degli organi genitali, tuttavia deve risultare dimostrata l’identità di genere oggetto di rettifica.
Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, è possibile ritenere che il diritto al nome riveste una fondamentale importanza nel nostro ordinamento, in quanto consente allo stato di tutelare interessi di rilevante interesse pubblico, tra cui la sicurezza, e ai consociati di identificarsi e di avere una concezione di sé.
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