La Corte di Giustizia EU dichiara irricevibile la questione pregiudiziale inerente la qualifica di giudice di pace come lavoratore a tempo determinato
di Maria Rosaria Sodano
Con ordinanza del 17 gennaio 2019 la Corte di Giustizia UE (Seconda Sezione) ha dichiarato manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale del Giudice di Pace di Roma, il quale, nell’ambito del ricorso promosso dinanzi a lui da altro Giudice di Pace contro il Ministero di giustizia, tendente ad ottenere il riconoscimento dell’indennità non corrisposta per le ferie annuali di cui aveva goduto, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione delle clausole 2, 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché dell’articolo 31, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il contesto normativo richiamato dal giudice remittente attiene ai principi di diritto dell’Unione Europea tendenti a realizzare l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione, oltre a creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Di particolare rilevanza è, ad avviso del remittente, la clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», che prevede, al punto 1, quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» e l’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», che così dispone “ Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Nell’ordinanza di rimessione della questione alla Corte di Giustizia EU, Il giudice del rinvio, dopo aver evidenziato di doversi sostituire al giudice competente per materia in quanto, tenuto conto del carattere pubblico del datore di lavoro dell’interessato, la controversia avrebbe dovuto essere trattata dal giudice del lavoro o dal giudice amministrativo, ha affermato di non essere né indipendente né imparziale, dal momento che aveva un interesse diretto a che la controversia dinanzi ad esso pendente fosse risolta in senso favorevole al ricorrente nel procedimento principale.
Ha quindi proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l’attività di servizio del Giudice di Pace ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, alla clausola 2 dell’[accordo quadro] e all’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta];
2) nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se il Magistrato Ordinario o “togato” possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato “Giudice di Pace” ai fini dell’applicazione della clausola 4 dell’[accordo quadro];
3) nel caso di risposta affermativa al quesito sub 2), se la diversità nella procedura di reclutamento stabile dei magistrati ordinari, rispetto alle procedure selettive ex lege adottate per il reclutamento a termine dei giudici di pace, costituisce ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1 e/o punto 4, dell’[accordo quadro] per giustificare la mancata applicazione – da parte del “diritto vivente” della Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n. 13721/2017 e del Consiglio di Stato nel parere dell’8 aprile 2017 n. 464/2017 – ai Giudici di Pace, delle stesse condizioni di lavoro applicate ai magistrati ordinari a tempo indeterminato; nonché per giustificare la mancata applicazione delle misure preventive e sanzionatorie contro l’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, di cui alla clausola 5 [dell’accordo quadro], e della norma interna di trasposizione di cui all’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001.
4) in ogni caso, se, in una situazione come quella di causa, è in contrasto con l’art. 47, paragrafo 2, della Carta e con la nozione del diritto dell’Unione di giudice indipendente e imparziale l’attività di un Giudice di Pace che, interessato ad una determinata soluzione della controversia in favore della parte ricorrente che svolge come attività di lavoro esclusiva le identiche funzioni giudiziarie, possa sostituirsi al giudice precostituito per legge a causa del rifiuto del massimo organo di giustizia interna – la Cassazione a Sezioni unite – di assicurare la tutela effettiva dei diritti richiesti, imponendo così al giudice precostituito per legge di declinare, ove richiesto, la propria competenza nel riconoscimento del diritto richiesto, nonostante il diritto in questione – come le ferie retribuite nel giudizio principale – trovi fondamento nel diritto primario e derivato dell’Unione in una situazione di applicazione diretta verticale di tale normativa nei confronti dello Stato.
La Corte, senza entrare nel merito delle questioni pregiudiziali sopra richiamate, le ha dichiarate immediatamente irricevibili a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. Ciò ha fatto richiamando l’articolo 267 TFUE in virtù del quale il rinvio pregiudiziale innanzi alla corte di Giustizia EU, costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte stessa ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere. Ne deriva che, per effetto del concetto stesso di cooperazione, le questioni relative al diritto dell’Unione devono godere di una presunzione di rilevanza. Nel caso di specie, la domanda proposta dal giudice nazionale non presentava alcun serio nesso di relazione con la causa principale, avendo, la questione proposta nel rinvio, carattere di mera ipoteticità, in ragione dei dubbi espressi dallo stesso giudice nazionale in merito alla propria competenza a decidere.
La Corte ha quindi evidenziato che il compito affidatole è quello di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, posto che la ratio giustificativa di una questione pregiudiziale non consiste nella formulazione di siffatti pareri, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Pertanto, poiché, nel caso di specie, lo stesso giudice del rinvio aveva riconosciuto che, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione, il ricorso sarebbe stato dichiarato infondato, la risoluzione della questione in sede europea non avrebbe determinato alcun serio contributo all’amministrazione della giustizia italiana.
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