Sul termine per proporre l’azione di risarcimento danni conseguente all’annullamento giurisdizionale del provvedimento lesivo
di Maria Rosaria Sodano
Con sentenza 9 gennaio 2019 n. 37 il Tar di Catanzaro si è pronunciato sull’individuazione del termine a partire del quale è possibile proporre l’azione risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento giurisdizionale giudicato illegittimo dall’Autorità giudiziaria amministrativa.
Il Tar ha, a tal proposito disposto il seguente principio: “ Il ricorrente asseritamente leso dall’attività amministrativa illegittima, ove non proponga azione autonoma ex art. 30, comma 3, c.p.a., è onerato ad agire per il ristoro dei danni entro centoventi dal passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo la domanda caducatoria avanzata dallo stesso, abbia annullato l’atto amministrativo, quale precondizione necessaria per l’integrazione di un contegno illecito della p.a. ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Ha chiarito il Tar che il richiamato differimento del dies a quo per il decorso del termine decadenziale, previsto dal comma 5 dell’art. 30 c.p.a., è strettamente collegato alla circostanza che la pronuncia di annullamento sia stata resa a seguito della proposizione di un’azione volta ad ottenere anche il ristoro dei pregiudizi subiti. Tale legame sarebbe evincibile dal tenore letterale della norma la quale, sulla base del presupposto che il danneggiato abbia proposto specifica azione di annullamento, consente l’esperimento di quella di ristoro dei danni “nel corso del giudizio o, comunque, sino centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”. Ad avviso del TAR di Catanzaro la ratio della norma processuale sopra richiamata sarebbe rinvenibile nell’esigenza di circoscrivere il favor del termine più ampio per la proposizione della domanda di risarcimento nei riguardi del solo ricorrente, che con diligenza abbia già agito per la caducazione dell’atto amministrativo illegittimo.
Tale regime non si estenderebbe invece nei confronti del ricorrente che sia stato intimato nei giudizi di annullamento del provvedimento di revoca e sia indicato formalmente tra le parti nella pronuncia del Consiglio di Stato. Infatti, sebbene anche in questi casi si siamo prodotti effetti vantaggiosi sul piano sostanziale per altri partecipanti al giudizio, la dilatazione del termine decadenziale non è suscettibile di interpretazione analogica e trova pertanto la sua giustificazione nei soli riguardi del danneggiato che abbia agito per l’annullamento.
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