Sez. U – Corte di Cassazione , Sentenza n. 22404 del 13/09/2018 – Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO TORINO, 27/04/2012 113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE – NASCENTI DALLA LEGGE – INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) – I
Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. – Possibilità – Oggetto – Limiti – Sostituzione della domanda di adempimento di obbligazione contrattuale con quella di ingiustificato arricchimento – Ammissibilità – Condizioni. 133104 PROCEDIMENTO CIVILE – DOMANDA GIUDIZIALE – MODIFICAZIONI
Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com.
La sentenza in argomento, intervenuta su di un’annosa questione di diritto inerente la natura giuridica della domanda di arricchimento senza causa nei confronti della PA, chiarisce definitivamente che la domanda in questione, essendo di natura residuale rispetto alla domanda principale, possa essere precisata, in via subordinata, nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c, perché, vertendo sul medesimo rapporto dedotto in giudizio, non costituisce una mutatio libelli ma una semplice emendatio libelli. La sentenza in commento, in linea con quanto già statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 12310 del 15.06.2015 , ha affrontato di nuovo il tema dello ius variandi giungendo ad affermare che una domanda di tal fatta non si risolve in una pretesa del tutto diversa rispetto a quella originaria perché non si fonda su di un nuovo tema di indagine ma costituisce la naturale espansione di un domanda (la richiesta di un pagamento al PA sia nella forma dell’adempimento che in quella dell’indennizzo) già prospettato al Giudice ed oggetto di valido contraddittorio tra le parti.
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